Sommario:
Questo regolamento nasce dal d.d.l. presentato alla Camera
dei Deputati (n. 1269) ed al Senato (n. 511) rispettivamente nella XI e
XII legislatura, purtroppo non approvato sia per motivi tecnici legati
ai contenuti, sia per motivi legati alla breve durata delle suddette legislature.
Questa volta speriamo si arrivi all'approvazione della
legge nazionale, ma ci muoviamo intensamente anche per l'approvazione del
Regolamento Regionale, che consentirebbe un primo importantissimo passo
verso la soluzione del problema, ma soprattutto darebbe segnali certi alle
pubbliche e civiche amministrazioni in tema di lotta all'inquinamento luminoso
e risparmio energetico.
La proposta legislativa richiama un insieme di norme già
in vigore in altri paesi tanto da poterla considerare la summa delle
leggi antinquinamento luminoso esistenti oggi nel mondo.
La legge individua altresì un certo numero di
Osservatori astronomici e astrofisici professionali e pubblici di rilevanza
regionale da tutelare con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici
nelle sorgenti di luce.
Il testo si articola in sette punti:
Per quanto ci riguarda riteniamo il testo legislativo proposto un
ottimo strumento per iniziare concretamente il difficile cammino verso
la soluzione del problema, soprattutto se si considera il notevole impulso
che ne scaturirà per gli Enti territoriali, in particolare dei Comuni
che, a nostro avviso, sono gli interlocutori privilegiati nel dialogo in
quanto responsabili dell'illuminazione pubblica.
Come tutte le leggi, anche questa potrà essere migliorata ma
dobbiamo auspicare ad ogni costo la sua rapida approvazione affinché
i "suggerimenti" che oggi diamo agli Enti locali possano diventare presto
regolamenti di attuazione operativi.
Per cercare di sensibilizzare il Consiglio Regionale affinché
favorisca la massima accelerazione dell'iter approvativo del regolamento,
abbiamo ritenuto proficuo promuovere una campagna di raccolta firme
che
ha portato alla raccolta di oltre 24.000 firme!
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luminoso. Iscriviti subito per tenerti aggirnato sulle tecniche per alleviare
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PROPOSTA DI LEGGE
MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO
CAPO I
FINALITA' DELLA LEGGE
Articolo 1
1. La presente legge ha per finalità la riduzione dell'inquinamento
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, sul territorio
regionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori astronomici
professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale,
nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.
2. Ai fini della presente legge viene considerato ''inquinamento luminoso''
ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a
cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la
volta celeste.
CAPO II
Compiti della Regione, degli enti territoriali e degli osservatori
astronomici
Articolo 2
1. La Regione adegua ai criteri della presente legge i regolamenti nei
singoli settori edili ed industriali e gli eventuali capitolati tipo
per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo.
2. La Regione eroga i contributi in favore di soggetti pubblici
o privati che adottino i criteri della presente legge anche in relazione
alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione
del Piano energetico nazionale.
Articolo 3
1. Le province:
A) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia
elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi
sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i
principio dettati dalla presente legge;
b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni di
cui all'articolo 9, comma 1, qualora esista nel loro territorio un osservatorio
astronomico da tutelare.
Tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale
purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.
Articolo 4
1.I comuni:
a) si dotano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di piani regolatori dell'illuminazione che disciplinano
le nuove installazioni in accordo con la presente legge fermo restando
il dettato di cui al punto D) ed al comma 1 dell'articolo 6.
B) Sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco
tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario.
A tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali
previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la
rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge e, al termine
dei lavori , l'impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione
di conformità dell'impianto realizzato alle norme di cui agli articoli
6 e 9, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con
il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per gli impianti esistenti
all'interno degli edifici. La procedura sopradescritta si applica anche
agli impianti di illuminazione pubblica.
La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli
impianti;
C) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o
su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto
e l'applicazione della presente legge sui territori di propria competenza
da parte di soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per la migliore applicazione dei seguenti principi in relazione al contenimento
sia dell'inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione
esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze
edilizie;
D) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo
8 impiegandone i relativi proventi per i fini di al medesimo articolo.
Articolo 5
1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge,
o le relative sezioni staccate:
A) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso
dei siti di loro competenza e delle zone circostanti compresi nella fascia
di cui all'articolo 9, comma 1, e individuano le sorgenti di luce non rispondenti
ai criteri dettati;
B) indicano le sorgenti di luce nono rispondenti ai requisiti previsti
dalla presente legge e chiedono l'intervento delle autorità territoriali
competenti affinché esse vengano modificate o sostituite, o comunque
uniformate ai criteri stabiliti, entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e, decorsi questi, improrogabilmente entro
sessanta giorni dalla notifica della constatata inadempienza;
C) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale
applicazione ella presente legge anche in relazione alle concrete esigenze
degli stessi.
2. Sono tutelati, oltre agli osservatori astronomici e astrofisici
professionali, quelli non professionali pubblici di rilevanza regionale
o provinciale che svolgano lavori di ricerca scientifica e/o di divulgazione.
3. L'elenco degli stessi viene tenuto ed aggiornato dalla Società
astronomica italiana di concerto con l'Unione astrofili italiani
(UAI).
4. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
la Società astronomica italiana indica gli ulteriori osservatori
da sottoporre a tutela.
La Giunta Regionale, con propria delibera, provvede ad inserire tali
osservatori nell'elenco di cui al comma 3, determinando la relativa fascia
di rispetto.
CAPO III
Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia
elettrica da illuminazione esterna
Articolo 6
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione
esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto
sono eseguiti a norma: ''antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico''.
Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile, è prevista la sola
obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, secondo
i criteri di cui al presente capo.
2. Sono considerati ''antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico'' solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima
di 0 cd per lumen a 90° ed oltre. Gli stessi devono essere equipaggiati
di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo
stato della tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi
in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli impianti
in misura non inferiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di operatività.
Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei
consumi sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui
vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione
della giustizia e della difesa.
3. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne
e similari, devono essere munite di appositi dispositivi in grado di limitare
al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30
cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. E' concessa deroga per le sorgenti
di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione
non superiore ai 2000 lumen cadauna , per impianti di modesta entità
(fino a cinque centri con singolo punto luce), per quelle di suo temporaneo
che vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore
22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non dotate di illuminazione
propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso.
4. Nei diffusori ad uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri
di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio
onde ridurre i fenomeni di diffusione della luce e consentire l'effettivo
controllo del flusso luminoso.
5. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto
il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo 9.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo
devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione
di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
7. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle
sorgenti di luce secondo i valori indicati nel presente articolo debbono
essere attuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare,
tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate,
la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto
della dicitura ''ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai
sensi delle leggi della Regione Lombardia'', e allegare, inoltre, le raccomandazioni
di uso corretto.
CAPO IV
Norme Finanziarie
Articolo 7
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata
la spesa di lire 200 milioni per il 1997, 200 milioni per il 1998 e 200
milioni per il 1999.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
5.3.2.2.735 recante ''fondo per la riassegnazione dei residui perenti per
l'attuazione di programmi di sviluppo''.
CAPO V
Sanzioni per le zone tutelate
Articolo 8
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati
dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti
ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi
gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito dei Comandi di polizia
municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire
300.000 a lire 1.000.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000
qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso,
secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici
competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della
notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l'adeguamento
degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente
legge.
4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi
ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati,
sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell'energia elettrica
impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non
si adeguano alla stessa e, entro e non oltre un quinquennio, alla normativa
vigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione
della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori
astronomici territorialmente competenti.
CAPO VI
Disposizioni relative alle zone tutelate
Articolo 9
1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e
ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea d'aria,
dalla sede degli osservatori astronomici di cui all'allegata tabella 1,
devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre
l'inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l'uso di sole
lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti
privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi
schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione
delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche
finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo
6.
3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati
possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento
del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora
solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative
alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per i soggetti
privati e per le strutture in cui vengono esercitate attività relative
all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne
o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi
in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non
oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre , nonché di
vetri di protezione trasparenti. E' concessa deroga, secondo specifiche
indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici
competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto,
non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1000 lumen cadauna
(fino a un massimo di cinque punti luminosi), per quelle di uso temporaneo
o che vengano spente normalmente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare
e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista
la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria
devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i
tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno
deve essere spente dopo le ore 23.
5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri,
svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi
e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione
tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre
10 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
6. Nell'illuminazione di edifici e monumenti, devono essere privilegiati
sistemi di illuminazione ed emissione controllata e dall'alto verso il
basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per soggetti
di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce
devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della
superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo
allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata
dopo le ore 24.
7. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle
sorgenti di luce, secondo i valori indicati, devono essere applicate entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. E' fatto espresso divieto nei comuni di cui al comma 1 di utilizzare,
per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi
tipo.
CAPO VII
Disposizioni finali
Articolo 10
1. E' concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei territori
di cui al comma 1 dell'articolo 9 di adottare integralmente i criteri previsti
dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.
Articolo 11
1. la presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione
sul BURL.
TABELLA 1 (ARTICOLO 5)
Elenco degli osservatori astronomici, astrofisici e professionali da tutelare
Fascia di 5 km di raggio
Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)
Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA)
Fasce di 10 km di raggio
Osservatorio astronomico di Sormano (CO)
Fasce di 25 km di raggio
Osservatorio astronomico di Merate (LC)
Elenco degli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di rilevanza regionale e provinciale, che svolgono attività di ricerca scientifica e/o divulgazione, da tutelare
Fascia di 5 km di raggio
Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG)
Civica Specola Cidnea di Brescia (BS)
Osservatorio Astronimo ''Presolana'' di Castione della Presolana (BG)
Osservatorio Terra - Sole di Brescia (BS)
Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS)
Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)
Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)
Osservatorio sociale ''A. Grosso'' di Brugherio (MI)
EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''
Articolo 1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3,
terzo comma, capoversi 7, 8, 9 dello Statuto della Regione Lombardia, ha
per finalità la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento
luminoso e dei consumi energetici da esso derivante, e conseguentemente
la tutela dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta
dagli osservatori astronomici professionali e non professionali di rilevanza
regionale o provinciale, nonché la conservazione degli equilibri
ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.
Monguzzi
Articolo 1
Al comma 2 aggiungere:
- dopo le parole ''inquinamento luminoso'' le parole ''dell'atmosfera'',;
- dopo le parole ''luce artificiale'' le parole ''che si disperda'';
- dopo le parole ''particolare modo'' le parole ''se orientato''.
Monguzzi
Articolo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
''Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata
devono essere conformi alle finalità della presente legge''.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole ''che adottino i criteri'' con le parole ''per l'adeguamento degli impianti ai criteri''.
Monguzzi
EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''
Articolo 4
Alla lettera c del comma 1 dopo le parole ''controlli periodici'' abrogare
le parole ''di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici''.
Articolo 4
Dopo il comma c del comma 1 aggiungere la seguente lettera
''1c) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici
alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla
presente legge disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti
o comunque uniformati ai criteri stabiliti entro 5 anni dalla notifica
della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro
sessanta giorni''.
Conseguentemente abrogare la lettera b), comma 1 dell'articolo 5.
Monguzzi
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:
''ARTICOLO 4 BIS
Gli enti gestori delle aree protette regionali adeguano i piani territoriali
di coordinamento entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge''.
Monguzzi.
Articolo 5
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
''1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici
ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza
regionale o provinciale che svolgano ricerca scientifica e/o divulgazione.
2. La Giunta Regionale:
a) istituisce e aggiorna l'elenco degli osservatori astronomici anche
su proposta della Società Astronomica Italiana;
b) istituisce e aggiorna l'elenco degli osservatori astronomici non
professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana
di concerto con l'Unione Astrofili Italiani;
c) provvede con apposita delibera ad inserire gli osservatori negli
elenchi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, determinandone
la relativa fascia di rispetto;
d) provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, ad individuare mediante cartografia in scala 1:250.000 le zone di
protezione, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.
3. Gli osservatori astronomici:
a) indicano alle autorità territoriali competenti le sorgenti
di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone
l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque
uniformate ai criteri stabiliti;
b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale
applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.
Monguzzi
EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''
Articolo 6
Al comma 1 dopo le parole ''di esecuzione'' abrogare le parole ''ove
possibile''.
Conseguentemente dopo le parole ''luce verso l'alto'' aggiungere le
parole ''ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento''.
Monguzzi
EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''
Articolo 6
Al comma 2 dopo le parole ''al tipo di impiego previsto'', abrogare
da ''e di appositi dispositivi'' sino alla fine del comma.
Conseguentemente aggiungere le seguenti parole.
''Gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici
illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta
previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti
di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione
di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto
al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora
le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza
non ne venga compromessa. Le disposizioni relative ai dispositivi per la
sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano
esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione
della giustizia e della difesa.''
Articolo 6
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
''3. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi
non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen
cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con
singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente dopo
le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora
legale.
4. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere
illuminate dall'alto verso il basso''.
Monguzzi
Articolo 6
Alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti parole ''le rimanenti
entro quattro anni''.
Monguzzi
Articolo 6
Alla fine dell'articolo aggiungere i seguenti comma:
''9. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio
regionale e per qualunque scopo che non sia relativo all'ordine pubblico,
, all'amministrazione della giustizia o della difesa, fasci di luce orientati
verso l'alto mobili o fissi di qualsiasi tipo
10. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati
sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso . Solo nel caso in cui
ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato
valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro
al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque,
entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale
o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore 24''
Conseguentemente abrogare i comma 6 e 8 dell'articolo 9.
Monguzzi
EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''
Articolo 9
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole ''30 chilometri'' aggiungere le parole
''di rispetto'';
b) al comma 3 sostituire le parole ''dopo le ore 23'' e ''dopo le ore
24'' rispettivamente con le parole ''entro le ore 23'' ed ''entro
le ore 24'';
c) al comma 3 abrogare le parole ''per i soggetti privati'';
d) al comma 4 sostituire le parole ''dopo le ore 20 nel periodo di
ora solare e dopo le ore 22'' con le parole ''entro le ore 20 nel
periodo di ora solare e entro le ore 22''
e) alla fine del comma 4 sostituire le parole ''dopo le ore 23'' con
le parole ''entro le ore 23 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22
nel periodo di ora solare''.
Monguzzi
Articolo 9
Alla fine dell'articolo 9 aggiungere il seguente comma
''8.bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'intero
territorio dei comuni anche nel caso in cui esso sia solo parzialmente
rientrante nelle zone tutelate.
Monguzzi
EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''
TABELLA 1
Sostituire la tabella 1 con la seguente
Elenco degli osservatori astronomici, astrofisici e professionali da tutelare
Fascia di km 15 di raggio
Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)
Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA)
Osservatorio astronomico di Sormano (CO)
Fascia di 30 km di raggio
Osservatorio astronomico di Merate (LC)
Elenco degli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di rilevanza regionale e provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione da tutelare
Fascia di 15 km di raggio
Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG)
Civica Specola Cidnea di Brescia (BS)
Osservatorio Astronomico ''Presolana'' di Castione dellla Presolana
(BG)
Osservatorio Terra - Sole di Brescia (BS)
Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS)
Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)
Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)
Osservatorio sociale ''A. Grosso'' di Brugherio (MI)
Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN)
Osservatorio Astronomico Privato di S. Giacomo Po (MN)
Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina
(SO)
Osservatorio di Cima Rest - Masaga (BS)
Osservatorio Città di Legnano (MI)
Monguzzi