La legge regionale
contro l'inquinamento luminoso
Pagina aggiornata al 30 settembre 1998

Sommario:



Riassunto

Questo regolamento nasce dal d.d.l. presentato alla Camera dei Deputati (n. 1269) ed al Senato (n. 511) rispettivamente nella XI e XII legislatura, purtroppo non approvato sia per motivi tecnici legati ai contenuti, sia per motivi legati alla breve durata delle suddette legislature.
Questa volta speriamo si arrivi all'approvazione della legge nazionale, ma ci muoviamo intensamente anche per l'approvazione del Regolamento Regionale, che consentirebbe un primo importantissimo passo verso la soluzione del problema, ma soprattutto darebbe segnali certi alle pubbliche e civiche amministrazioni in tema di lotta all'inquinamento luminoso e risparmio energetico.

La proposta legislativa richiama un insieme di norme già in vigore in altri paesi tanto da poterla considerare la summa delle leggi antinquinamento luminoso esistenti oggi nel mondo.
La legge individua altresì un certo numero di Osservatori astronomici e astrofisici professionali e pubblici di rilevanza regionale da tutelare con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici nelle sorgenti di luce.
Il testo si articola in sette punti:


Per quanto ci riguarda riteniamo il testo legislativo proposto un ottimo strumento per iniziare concretamente il difficile cammino verso la soluzione del problema, soprattutto se si considera il notevole impulso che ne scaturirà per gli Enti territoriali, in particolare dei Comuni che, a nostro avviso, sono gli interlocutori privilegiati nel dialogo in quanto responsabili dell'illuminazione pubblica.
Come tutte le leggi, anche questa potrà essere migliorata ma dobbiamo auspicare ad ogni costo la sua rapida approvazione affinché i "suggerimenti" che oggi diamo agli Enti locali possano diventare presto regolamenti di attuazione operativi.
Per cercare di sensibilizzare il Consiglio Regionale affinché favorisca la massima accelerazione dell'iter approvativo del regolamento, abbiamo ritenuto proficuo promuovere una campagna di raccolta firme che ha portato alla raccolta di oltre 24.000 firme!
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Il testo completo

PROPOSTA DI LEGGE
MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

CAPO I
FINALITA' DELLA LEGGE

Articolo 1

1. La presente legge ha per finalità la riduzione dell'inquinamento luminoso  e dei consumi energetici da esso derivanti, sul territorio regionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.
2. Ai fini della presente legge viene considerato ''inquinamento luminoso'' ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

CAPO II
Compiti della Regione, degli enti territoriali e degli osservatori astronomici

Articolo 2

1. La Regione adegua ai criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili ed industriali e gli eventuali capitolati  tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo.
2. La Regione eroga i contributi  in favore di soggetti pubblici o privati che adottino i criteri della presente legge anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione del Piano energetico nazionale.

Articolo 3
1. Le province:
A) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principio dettati dalla presente legge;
b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 9, comma 1, qualora esista nel loro territorio un osservatorio astronomico da tutelare.
Tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

Articolo 4
1.I comuni:
a) si dotano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani regolatori dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge fermo restando il dettato di cui al punto D)  ed al comma 1 dell'articolo 6.
B) Sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. A tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori , l'impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per gli impianti esistenti all'interno degli edifici. La procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica.
La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti;
C) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori  astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione  della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati; emettono  apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi in relazione al contenimento sia dell'inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
D) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 impiegandone i relativi proventi per i fini di al medesimo articolo.

Articolo 5
1. Gli osservatori  astronomici tutelati dalla presente legge, o le relative sezioni staccate:
A) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle zone circostanti compresi nella fascia di cui all'articolo 9, comma 1, e individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri dettati;
B) indicano le sorgenti di luce nono rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge e chiedono l'intervento delle autorità territoriali competenti affinché esse vengano modificate o sostituite, o comunque uniformate ai criteri stabiliti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla notifica della constatata inadempienza;
C) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione ella presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi.
2. Sono tutelati, oltre agli osservatori astronomici e astrofisici professionali, quelli non professionali pubblici di rilevanza regionale o provinciale che svolgano lavori di ricerca scientifica e/o di divulgazione.
3. L'elenco degli stessi viene tenuto ed aggiornato dalla Società astronomica italiana  di concerto con l'Unione astrofili italiani (UAI).
4. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Società astronomica italiana indica gli ulteriori osservatori da sottoporre a tutela.
La Giunta Regionale, con propria delibera, provvede ad inserire tali osservatori nell'elenco di cui al comma 3, determinando la relativa fascia di rispetto.

CAPO III
Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna

Articolo 6

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di  illuminazione esterna, pubblica e privata  in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma: ''antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico''. Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, secondo i criteri di cui al presente capo.
2. Sono considerati ''antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico'' solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a  90° ed oltre. Gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di operatività. Le disposizioni  relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.
3. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, devono essere munite di appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 2000 lumen cadauna , per impianti di modesta entità (fino a cinque centri con singolo punto luce), per quelle di suo temporaneo che vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso.
4. Nei diffusori ad uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio onde ridurre i fenomeni di diffusione della luce e consentire l'effettivo controllo del flusso luminoso.
5. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il  territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo 9.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
7. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce secondo i valori indicati nel presente articolo debbono essere attuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le case costruttrici, importatrici  o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto  della dicitura ''ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia'', e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.

CAPO IV
Norme Finanziarie

Articolo 7

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1997, 200 milioni per il 1998 e 200 milioni per il 1999.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto  al capitolo 5.3.2.2.735 recante ''fondo per la riassegnazione dei residui perenti per l'attuazione di programmi di sviluppo''.

CAPO V
Sanzioni per le zone tutelate

Articolo 8
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati  negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell'energia elettrica  impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre un quinquennio, alla normativa vigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.

CAPO VI
Disposizioni relative alle zone tutelate

Articolo 9
1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea d'aria, dalla sede degli osservatori astronomici di cui all'allegata tabella 1, devono essere  sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 6.
3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative  alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne o similari,  devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre  15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre , nonché di vetri di protezione trasparenti. E' concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1000 lumen cadauna (fino a un massimo di cinque punti luminosi), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente dopo le ore 23.
5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree  di ogni tipo  devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
6. Nell'illuminazione di edifici e monumenti, devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ed emissione controllata e dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per soggetti di  particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata dopo le ore 24.
7. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori indicati, devono essere applicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge.
8. E' fatto espresso divieto nei comuni di cui al comma 1 di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

CAPO VII
Disposizioni finali

Articolo 10
1. E' concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 9 di adottare integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.

Articolo 11
1. la presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul BURL.

TABELLA 1 (ARTICOLO 5)

Elenco degli osservatori astronomici, astrofisici e professionali da tutelare

Fascia di 5 km di raggio

Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)
Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA)

Fasce di 10 km di raggio

Osservatorio astronomico di Sormano (CO)

Fasce di 25 km di raggio

Osservatorio astronomico di Merate (LC)

Elenco degli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di rilevanza regionale e provinciale, che svolgono attività di ricerca scientifica e/o divulgazione, da tutelare

Fascia di 5 km di raggio

Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG)
Civica Specola Cidnea di Brescia  (BS)
Osservatorio Astronimo ''Presolana'' di Castione della Presolana (BG)
Osservatorio Terra - Sole di Brescia (BS)
Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS)
Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)
Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)
Osservatorio sociale ''A. Grosso'' di Brugherio (MI)



Emendamenti

EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 1

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, terzo comma, capoversi 7, 8, 9 dello Statuto della Regione Lombardia, ha per finalità la riduzione  sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivante, e conseguentemente  la tutela dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché la conservazione degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

Monguzzi

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 1

Al comma 2 aggiungere:
- dopo le parole ''inquinamento luminoso''   le parole ''dell'atmosfera'',;
- dopo le parole ''luce artificiale'' le parole ''che si disperda'';
- dopo le parole ''particolare modo'' le parole ''se orientato''.

Monguzzi

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
''Tutti i capitolati  relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge''.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole ''che adottino i criteri'' con le parole ''per l'adeguamento degli impianti ai criteri''.

Monguzzi
 

EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 4
Alla lettera c del comma 1 dopo le parole ''controlli periodici'' abrogare le parole ''di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici''.

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 4
Dopo il comma c del comma 1 aggiungere la seguente lettera
''1c) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti entro 5 anni dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni''.

Conseguentemente abrogare la lettera b), comma 1 dell'articolo 5.

Monguzzi

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:
''ARTICOLO 4 BIS
Gli enti gestori delle aree protette regionali adeguano i piani territoriali di coordinamento entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge''.

Monguzzi.

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo  5
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
''1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca scientifica e/o divulgazione.
2. La Giunta Regionale:
a) istituisce e aggiorna l'elenco degli osservatori astronomici anche su proposta della Società Astronomica Italiana;
b) istituisce e aggiorna l'elenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana di concerto con l'Unione Astrofili Italiani;
c) provvede con apposita delibera ad inserire gli osservatori negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, determinandone la relativa fascia di rispetto;
d) provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare mediante cartografia in scala 1:250.000 le zone di protezione, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.
3. Gli osservatori astronomici:
a) indicano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;
b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.

Monguzzi
 

EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 6
Al comma 1 dopo le parole ''di esecuzione'' abrogare le parole ''ove possibile''.
Conseguentemente dopo le parole ''luce verso l'alto'' aggiungere le parole ''ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento''.

Monguzzi

EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 6
Al comma 2 dopo le parole ''al tipo di impiego previsto'', abrogare da ''e di appositi dispositivi'' sino alla fine del comma.
Conseguentemente aggiungere le seguenti parole.
''Gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino  il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.''

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 6
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
''3. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen  cadauna in impianti di modesta entità  (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale.
4. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso''.

Monguzzi

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 6
Alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti parole ''le rimanenti entro quattro anni''.

Monguzzi

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 6
Alla fine dell'articolo aggiungere i seguenti comma:
''9. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio regionale e per qualunque scopo che non sia relativo all'ordine pubblico, , all'amministrazione della giustizia o della difesa, fasci di luce orientati verso l'alto mobili o fissi di qualsiasi tipo
10. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati  sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso . Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo  allo spegnimento parziale  o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore 24''

Conseguentemente abrogare i comma  6 e  8 dell'articolo 9.

Monguzzi

EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 9
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole ''30 chilometri'' aggiungere le parole ''di rispetto'';
b) al comma 3 sostituire le parole ''dopo le ore 23'' e ''dopo le ore 24''  rispettivamente con le parole ''entro le ore 23'' ed ''entro le ore 24'';
c) al comma 3 abrogare le parole ''per i soggetti privati'';
d) al comma 4 sostituire le parole ''dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22'' con le parole  ''entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22''
e) alla fine del comma 4 sostituire le parole ''dopo le ore 23'' con le parole ''entro le ore 23 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22 nel periodo di ora solare''.

Monguzzi

 EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

Articolo 9
Alla fine dell'articolo 9 aggiungere il seguente comma
''8.bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano all'intero territorio dei comuni anche nel caso in cui esso sia solo parzialmente rientrante nelle zone tutelate.

Monguzzi


Elenco aggiornato degli osservatori astronomici da proteggere

EMENDAMENTO AL PDL N. 0332
RECANTE
''MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO''

TABELLA 1

Sostituire la tabella 1 con la seguente

Elenco degli osservatori astronomici, astrofisici e professionali da tutelare

Fascia di km 15 di raggio
Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)
Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA)
Osservatorio astronomico di Sormano (CO)

Fascia di 30 km di raggio
Osservatorio astronomico di Merate (LC)

Elenco degli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di rilevanza regionale e provinciale che svolgono attività scientifica  e/o divulgazione da tutelare

Fascia di 15 km di raggio
Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG)
Civica Specola Cidnea di Brescia (BS)
Osservatorio Astronomico ''Presolana'' di Castione dellla Presolana (BG)
Osservatorio Terra - Sole  di Brescia (BS)
Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS)
Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)
Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)
Osservatorio sociale ''A. Grosso'' di Brugherio  (MI)
Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN)
Osservatorio Astronomico Privato di S. Giacomo Po (MN)
Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi  di Ponte in Valtellina (SO)
Osservatorio di Cima Rest - Masaga (BS)
Osservatorio Città di Legnano (MI)

Monguzzi


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